Patente sospesa? Riprendila con noi!
Ti è stata sospesa la patente per guida sotto l’effetto di alcool
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ? Questo ti crea seri problemi di natura personale e lavorativa?
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Patente sospesa, che fare
COSA PREVEDE LA LEGGE (ART. 186 CO. II CDS)
E se mi rifiuto di sottopormi all'alcoltest?
È opportuno sapere che in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente sarà punito con le pene previste dall’art. 186 co. II lett. C) ovvero come se avesse circolato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
In tal caso, tuttavia, verrà disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
E se ho fatto un incidente?
Nell’ipotesi di incidente stradale non è possibile avvalersi dei vantaggi dei lavori di pubblica utilità. Tuttavia, il procedimento penale potrà essere definito in altro modo ad esempio avvalendosi dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova dell’imputato (art. 168 bis cp).
In tale caso il provvedimento di sospensione della patente non verrà irrogato dal Giudice Penale ma, previa trasmissione degli atti, eventualmente dal Prefetto competente per territorio.
E’ importante ricordare che nell’ipotesi in cui sia stato fatto un incidente ed il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l la patente potrebbe essere oggetto di revoca (triennale).