Patente sospesa? Riprendila con noi!

Ti è stata sospesa la patente per guida sotto l’effetto di alcool o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ? Questo ti crea seri problemi di natura personale e lavorativa?

Affidati a noi  e  insieme studieremo la miglior strategia per  procedere, ottenere la restituzione della patente, limitare il più possibile i danni!

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Patente sospesa, che fare


COSA PREVEDE LA LEGGE (ART. 186 CO. II CDS)

  • Se il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l,

    potrai tirare un sospiro di sollievo: la violazione del Codice della Strada ha solo natura amministrativa e non dovrai quindi affrontare un procedimento penale.


    La sanzione amministrativa comporterà il pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170.


    All'accertamento della violazione conseguirà anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. In tale situazione dovrai attendere il provvedimento del Prefetto competente (ovvero del luogo in cui siete stati fermati e/o è avvenuto l’incidente).


    È sconsigliabile impugnare il provvedimento del Prefetto innanzi al Giudice di Pace in quanto detto provvedimento non riveste natura cautelare e pertanto il Giudice di Pace difficilmente potrebbe ridurre la sanzione.

  • Se il tasso alcolemico riscontrato è invece superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l

    potresti essere punito con un’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e con l'arresto fino a sei mesi.

     All'accertamento del reato conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

    In tale circostanza occorre muoversi tempestivamente su due fronti: 

    1) mediante ricorso al competente Giudice di Pace per ottenere la restituzione quanto prima possibile della patente di guida (previ opportuni esami medici); 

    2) affrontando il procedimento penale che inevitabilmente seguirà.


    Si ricorda che, solo per una sola volta ed in caso NON vi sia stato incidente stradale, sarà possibile usufruire dei lavori di pubblica utilità (art. 186 co. 9 bis CDS). In altri termini, potrai convertire la pena in lavori socialmente utili con i seguenti benefici:

    - Estinzione del reato;

    - Dimezzamento del termine di sospensione della patente di guida all’esito del corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità.


  • Se il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 1,5 g/

     la pena sarà l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

    All'accertamento del reato conseguirà la sospensione della patente di guida da uno a due anni. 

    In aggiunta, se il veicolo utilizzato appartiene a persona estranea al reato (es. genitore, figlio, coniuge, ecc…) la durata della sospensione della patente di guida sarà raddoppiata. 

    La patente di guida verrà sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

     Sarà poi sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. 

     Anche in tal caso occorre muoversi tempestivamente su due fronti:

     1) mediante ricorso al competente Giudice di Pace per ottenere la restituzione quanto prima possibile della patente di guida (previ opportuni esami medici);

     2) affrontando il procedimento penale che inevitabilmente seguirà.

    Sarà anche in tale circostanza possibile usufruire dei lavori di pubblica utilità (art. 186 co. 9 bis CDS). Potrai convertire la pena in lavori socialmente utili con i seguenti benefici:

    - Estinzione del reato;

    - Dimezzamento della sospensione della patente di guida all’esito del corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

    - Revoca della confisca del mezzo.

    Lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità può essere concesso una ed una sola volta

E se mi rifiuto di sottopormi all'alcoltest?

È opportuno sapere che in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente sarà punito con le pene previste dall’art. 186 co. II lett. C) ovvero come se avesse circolato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

In tal caso, tuttavia, verrà disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. 

E se ho fatto un incidente?

Nell’ipotesi di incidente stradale non è possibile avvalersi dei vantaggi dei lavori di pubblica utilità. Tuttavia, il procedimento penale potrà essere definito in altro modo ad esempio avvalendosi dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova dell’imputato (art. 168 bis cp).

In tale caso il provvedimento di sospensione della patente non verrà irrogato dal Giudice Penale ma, previa trasmissione degli atti, eventualmente dal Prefetto competente per territorio.

E’ importante ricordare che nell’ipotesi in cui sia stato fatto un incidente ed il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l la patente potrebbe essere oggetto di revoca (triennale).

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